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mercoledì 23 novembre 2016

CP_ordinanza 71-2016_regate veliche Circolo La Scuffia_DIVIETI


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA
ORDINANZA N°71/2016
REGATA SOCIALE “LA SFIDA”
- Località: Pescara – Area MS2
- Date: 11 Dicembre 2016
- Organizzatore: ASD Circolo Velico “La Scuffia”
- Recapito telefonico: 0852192890 - 3355606839
- E-mail: : info@lascuffia.it
Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pescara:
VISTA
la comunicazione assunta a protocollo n. 31395 in data 21/11/2016 con la quale il Sig. Marco
Bovani, in nome e per conto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “La Scuffia”, d’ora in
avanti denominata “Organizzatore”, ha comunicato l’intenzione di svolgere la manifestazione
sportiva senza scopo di lucro - Regata velica Sociale “LA SFIDA ” in data 11 Dicembre 2016
con 25 imbarcazioni dai 7 mt a 20mt;
VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg.72), resa
esecutiva con Legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;
VISTO
VISTO
il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171,”Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172”;
il MSG 301000Z DIC 14 Marina Sud Taranto 58154/N/ES-SEZAVURNAVMARINASUDTA con
cui viene concesso il nulla osta permanente per gli aspetti militari marittimi per tutti gli eventi
minori che interessano una zona di mare entro 2 miglia dalla costa di giurisdizione e che non
rientrano in zone Sierra e Tango;
VISTA
VISTA
la propria Ordinanza n. 22/2007 sulla disciplina delle attività diportistiche nell’ambito del
Circondario Marittimo di Pescara;
la propria Ordinanza n. 24/14 in data 30 aprile 2014 riguardante lo svolgimento di manifestazioni
sportive e ludico ricreative in mare;
VISTI gli artt. 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di
esecuzione;
VISTA
l’autorizzazione prot. n. RA/73759 in data 07/04/2016 della Regione Abruzzo assunta a
protocollo n.9226 in data 08/04/2016;
RITENUTO necessario regolamentare il pubblico uso degli specchi acquei interessati dalla manifestazione
velica, consentendo il regolare svolgimento della stessa, e nel contempo garantire la
salvaguardia della sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità;
RENDE NOTO
che nel giorno 11 Dicembre 2016, nello specchio d’acqua antistante il litorale Sud di Pescara e
precisamente all’interno di un campo di gara di forma circolare (area MS2) con raggio 0,9 miglia e centro nel
punto individuato dalle seguenti coordinate (WGS84) :
Centro circonferenza - LAT 42°29’42” NORD - LONG 014°13' 11” EST
come meglio evidenziato dallo stralcio di carta nautica n° 34 che è parte integrante della presente ordinanza,
avranno luogo le regate veliche di cui alla comunicazione in premessa citata:
O R D I N A
- 2 -
ARTICOLO 1
INTERDIZIONE DEL CAMPO DI GARA
A decorrere dalle ore 11.30 alle ore 16.30 del giorno 11 Dicembre 2016 nella zona di mare di cui al rende
noto, è vietato:
a) navigare, ancorare, sostare ed effettuare qualsiasi attività connessa ai pubblici usi del mare;
b) praticare la balneazione;
c) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
d) svolgere attività di pesca di qualunque natura.

ARTICOLO 2
OBBLIGHI DELL’ORGANIZZATORE
L’organizzatore dovrà comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Pescara, prima
dell’inizio delle regate, il nominativo del Direttore/Responsabile della competizione sul campo di regata. Il
Direttore/Responsabile dovrà comunicare via radio o via telefono l’inizio effettivo delle regate ed il numero dei
partecipanti.
Al termine della competizione lo stesso dovrà darne comunicazione con le medesime modalità alla Sala
Operativo di questa Capitaneria di Porto.
È altresì obbligo del Direttore/Responsabile della competizione, in caso di avverse condizioni
meteo-marine non compatibili con il regolare svolgimento delle regate, consentire lo svolgimento delle
stesse solo ed esclusivamente a fronte di un netto ed evidente miglioramento delle condizioni.
In ogni caso dovranno essere costantemente verificate le condizioni meteomarine in zona relativamente alla
tipologia delle unità partecipanti ed al contempo interrompere la regata, dandone comunicazione alla predetta
sala operativa, in caso di avverse condizioni che possano compromettere lo svolgimento in sicurezza della
manifestazione. È inoltre obbligatorio comunicare alla sala operativa l’annullamento della manifestazione
stessa in qualunque momento e per qualunque motivo sia disposto.
L’organizzatore dovrà predisporre idoneo servizio di sorveglianza e assistenza.
ARTICOLO 3
DEROGHE
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
- le unità, nonché il personale, facenti capo all’Organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla
manifestazione;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in
ragione della finalità istituzionale perseguita dall’Ente di appartenenza.
Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la
possibilità di idoneo collegamento telefonico col recapito 1530 o via VHF per le situazioni di emergenza.
ARTICOLO 4
CONDOTTA DELLE UNITÀ IN TRANSITO IN PROSSIMITÀ DEL CAMPO DI GARA
Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 mt. dai limiti esterni del campo di gara dovranno
procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla
manifestazione. Altresì dovranno adottare misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine
di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
ARTICOLO 5
DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI
I contravventori alla presente ordinanza:
a) se alla condotta di un’unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 del Decreto
Legislativo 18 Luglio 2005, n°171,”Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,
a norma dell’art.6 della Legge 08 Luglio 2003, n°172” ;
b) negli altri casi si applicano le sanzioni previste dall’art. 1164 C.N, ovvero, in modo autonomo o in
eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della
Navigazione, sempre che il fatto non costituisca diverso o più grave reato.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà
assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio e con l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito
istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché con l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Pescara, 22.11.2016

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Enrico MORETTI Firmato Digitalmente da/Signed by:
ENRICO MORETTI
In Data/On Date:

martedì 22 novembre 2016 11:58:52




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